(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 2 ottobre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 86/2014 1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037». 2. Il comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 86/2014 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, e' autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", Programma 03 "Trasporto per via d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualita' 2018 e 2019.». 3. Al comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 86/2014 la parola: «2036» e' sostituita dalla seguente: «2037».