(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 40  del
                           2 ottobre 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
                  Interventi sul porto di Livorno. 
       Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 86/2014 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 29 dicembre  2014,
n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole:  «per  ciascuno
degli anni dal 2017 al 2036» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2037». 
  2. Il comma 3 dell'art. 34 della  legge  regionale  n.  86/2014  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. Ai fini  del  concorso  regionale  di  cui  al  comma  1,  e'
autorizzata una spesa fino a un massimo  di  euro  12.500.000,00  per
ciascuno  degli  anni  2018  e  2019,  cui  si  fa  fronte  con   gli
stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla  mobilita'",
Programma 03 "Trasporto per via d'acqua", Titolo 1  "Spese  correnti"
del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualita' 2018 e 2019.». 
  3. Al comma 4 dell'art. 34 della  legge  regionale  n.  86/2014  la
parola: «2036» e' sostituita dalla seguente: «2037».